Con il D.Lgs. 7 agosto 2026 n.148 (c.d. “Decreto Omnibus”), in vigore dal 12 agosto 2026, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, successioni e donazioni, controlli, adempimento collaborativo e semplificazioni.
Di seguito, si riepilogano le principali novità di maggiore interesse operativo per imprese, professionisti e sostituti d’imposta:
| Argomento | Descrizione | Decorrenza |
| Fringe benefit per autovetture concesse in uso promiscuo (art.2) | Viene modificato l’art.51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R., intervenendo sui criteri di determinazione del fringe benefit relativo ad autovetture, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti in uso promiscuo. Il valore imponibile continua ad essere determinato assumendo una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, applicando le seguenti percentuali: 50% per la generalità dei veicoli;10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. La disciplina viene, inoltre, collegata all’anzianità del veicolo: il valore del fringe benefit è, difatti, incrementato del 50% a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si compie il quinto anno dalla prima immatricolazione (è previsto, altresì, un incremento del 5% per gli optional non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente). Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel corso del 2025, resta applicabile la disciplina previgente basata sulle emissioni di CO₂ fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. | Periodo di imposta 2026. |
| Detrazione IVA (art.12) | Viene significativamente ampliato il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, introducendo la possibilità di detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Parallelamente, viene esteso anche il termine per la registrazione delle fatture e delle bollette doganali, che deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e non oltre il termine della dichiarazione del secondo anno successivo alla ricezione. | Ripristino del termine biennale. |
| Concordato Preventivo Biennale (art.28) | Viene rivista la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB); difatti, l’adesione è priva di effetti se espressa in assenza dei requisiti di accesso o in presenza di cause di esclusione (contribuente che non applica gli ISA e risultano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore ad € 5.000 nell’anno antecedente). Per le società di persone e le associazioni professionali, la modifica della compagine sociale, che si verifichi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, impedisce l’adesione al CPB nel caso in cui aumenti il numero dei soci o degli associati (fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso). In caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori ad € 35.000. Sono state anche modificate le cause di decadenza che dipendono da errori ed omissioni commessi dal contribuente in dichiarazione. A decorrere dal CPB 2026-2027, infatti, la presentazione di una dichiarazione integrativa su cui si basa la proposta di CPB non costituisce più una causa di decadenza. Viene ammesso il ricalcolo del reddito e del valore della produzione netta concordati quando si renda necessario modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Sempre in relazione al biennio 2026-2027, però, determina la decadenza dal CPB l’emersione, a seguito di accertamento, per il periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori o omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; in sostanza, se l’errore o l’omissione nella dichiarazione vengono corretti spontaneamente con il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati ed il CPB continuerà ad essere applicato tenendo conto dei nuovi valori; diversamente, se l’errore o l’omissione vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento almeno pari al 30%, si determina la decadenza dal CPB. A partire dal CPB 2026-2027, il rinnovo del concordato viene premiato attraverso l’incremento di alcuni benefici del regime premiale ISA. In particolare, è disposto: l’aumento ad € 70.000 annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette ed Irap;l’aumento ad € 100.000 annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;l’aumento ad € 100.000 annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità e per la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;l’anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Inoltre, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio al CPB e decidono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 è previsto il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per il versamento delle imposte dovute, per le medesime annualità, a titolo di saldo e acconto. | Biennio di imposta 2026 – 2027 |
| Ravvedimento speciale (art.29) | Per i soli contribuenti che hanno aderito al CPB nel biennio 2024 – 2026 e rinnovano per il biennio 2026 – 2027, si apre nuovamente la possibilità di sanare i periodi di imposta dal 2020 al 2023, versando un’imposta sostitutiva variabile (dal 10% al 15%) in base al punteggio ISA ed al reddito dichiarato in tale annualità. Ai fini Irap, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 3,9%, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale. | – |
| Svalutazione titoli ed obbligazioni (art.5) | Viene previsto che, per le obbligazioni e gli altri titoli iscritti nell’attivo circolante, assume rilievo ai fini fiscali la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio “in base alla corretta applicazione dei principi contabili”. In altre parole, la svalutazione delle obbligazioni rilevata a Conto Economico concorre alla formazione del reddito (diventando fiscalmente deducibile), ai sensi dell’art.92 del T.U.I.R. Per quanto concerne, invece, i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, si applicano ai fini valutativi le regole dell’art.94 del T.U.I.R., che prevede che le minusvalenze sono deducibili solo se “realizzate” mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni. Pertanto, le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate sono sterilizzate ai fini del reddito di periodo fino al realizzo dei titoli stessi. Tali novità operano sia in capo ai soggetti OIC, sia in capo ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali e valgono sia per i titoli negoziati in mercati regolamentati, sia per le obbligazioni non quotate. | Periodo di imposta 2026 (regime transitorio per i titoli detenuti da soggetti diversi da quelli IAS/IFRS e classificati come immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo di imposta precedente). |
| Stock option / stock grant (art.5) | Il D.Lgs. riformula l’art.95 del T.U.I.R. con riferimento alla disciplina relativa alla deducibilità dei componenti negativi correlati alla rilevazione delle operazioni con pagamento basato su azioni, secondo le regole dell’IFRS 2. La disposizione – che riguarda tutte le tipologie di operazioni con pagamenti basati su azioni proprie, anche se emesse da altre società del gruppo – prevede che i componenti negativi rilevati a Conto Economico in conformità ai corretti principi contabili sono deducibili esclusivamente al momento della consegna degli strumenti stessi ed in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari. La nuova norma stabilisce un limite alla deduzione che viene determinato identificando il rapporto percentuale tra: le opzioni esercitate dai beneficiari delle operazioni in esame; il numero delle stesse opzioni che hanno concorso alla formazione dell’onere rilevato medio tempore nel Conto Economico. Nel caso delle c.d. “stock grant”, in assenza di alcuna opzione da esercitare, l’onere deducibile è correlato all’ammontare complessivo delle opzioni attribuite ai beneficiari. La disposizione stabilisce, inoltre, che, quando i diritti in esame sono consegnati o attribuiti ai beneficiari, gli eventuali maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo, i cui strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati nell’ambito dell’operazione, sono da considerare rilevanti anche ai fini fiscali. L’unico limite che viene posto a tale riconoscimento è correlato alla necessità di sterilizzare, proporzionalmente, l’effetto del mancato esercizio delle opzioni detenute dai beneficiari. Diversamente, ai fini Irap, restano valide le qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali delle operazioni in esame così come rilevate in bilancio. | Operazioni deliberate nel periodo d’imposta 2026. |
| Ammortamento marchi, avviamento ed attività immateriali (art.5) | Vengono razionalizzate le regole di deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita da parte dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, stabilendo che la deduzione del costo è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto Economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Nel caso i predetti intangible siano rilevati a seguito di operazioni di cessione d’azienda o rami d’azienda, la deduzione del valore fiscale è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a Conto Economico. Nel caso, invece, in cui i marchi d’impresa, l’avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita siano assunti a seguito di trasferimento della sede in Italia, la deduzione del valore fiscale è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a Conto Economico. | Beni intangibili (ovvero i maggiori valori) iscritti in bilancio dal periodo d’imposta 2026. |
| Holding industriali (art.5) | Viene previsto che, al fine di qualificare una società tra i soggetti assimilati alle holding industriali, occorre valutare l’esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività non nei confronti del pubblico (attività di carattere finanziario svolte nei confronti delle società del gruppo o della filiera produttiva di appartenenza, come concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie, etc.). Il carattere esclusivo o prevalente delle attività non nei confronti del pubblico si considera sussistente se, in base al bilancio approvato dell’ultimo esercizio chiuso, i ricavi e proventi derivanti da tali attività sono superiori al 50% dei ricavi ed altri proventi complessivi. | Periodo d’imposta 2026. |
| Riporto perdite (art.7) | Secondo l’art.84 del T.U.I.R., il diritto al riporto delle perdite d’impresa è precluso per le società se, congiuntamente: le partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi (anche a titolo temporaneo);viene modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono realizzate. Il Decreto in esame introduce una norma di interpretazione autentica secondo la quale la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento “indiretto” del controllo della società. | – |
| Conferimenti partecipazioni minusvalenti (art.9) | In caso di conferimenti di partecipazioni che soddisfano i presupposti per l’applicazione del regime di realizzo controllato ex art.175, comma 1, del T.U.I.R. o ex art.177, commi 2 – 2-bis, del T.U.I.R., il valore di realizzo “ordinario”, da prendere in considerazione ai fini della determinazione del reddito del conferente, è pari: al valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, al valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario, in caso di applicazione dell’art.175 del T.U.I.R.;al valore corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento, in caso di applicazione dell’art.177 del T.U.I.R. Il regime di realizzo controllato trova applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo “ordinario” risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Tuttavia, se il valore di realizzo “ordinario” risulta inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo “derogatorio”, che deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito del conferente, è dato dal minor importo tra: il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite;il valore normale delle partecipazioni conferite. | Conferimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta 2026, con effetto anche su operazioni precedenti (nei casi previsti). |
| Trust (art.13) | Viene chiarito espressamente che l’opzione per la tassazione in entrata del trust (vale a dire, per l’assoggettamento ad imposta al momento del conferimento dei beni, anziché al successivo trasferimento ai beneficiari) produce effetti anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali quando nel trust vengono trasferiti immobili o diritti reali immobiliari. | Coordinamento con disciplina introdotta dal D.Lgs.139/2024. |
| Partecipazioni black-list (art.27) | L’art.27 del D.Lgs. 148/2026 prevede l’introduzione dell’aliquota al 36% per l’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale ex art.5 della Legge 448/2001, in caso di partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Inoltre, l’imposta sostitutiva applicata sulle partecipazioni in società residenti o localizzate in tali paesi non potrà beneficiare della rateizzazione. | – |
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