Nel mese di giugno 2026, si concentrano alcune tra le principali scadenze fiscali dell’anno. In particolare:
- il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2026;
- il 30 giugno 2026 scade il termine ordinario per il versamento del saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2025 e del primo acconto 2026;
- per i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfetario e quelli in regime di vantaggio trova applicazione la proroga disposta dal D.L. n.89/2026.
Acconto IMU 2026
L’IMU è dovuta in relazione al possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli; di conseguenza, sono soggetti passivi dell’imposta i:
- proprietari;
- usufruttuari;
- titolari di diritti di uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
- utilizzatori in leasing;
- concessionari di aree demaniali.
.
Si ricorda, invece, che non è soggetto al prelievo il nudo proprietario dell’immobile, così come il conduttore, l’affittuario ed il comodatario, in quanto non titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Abitazione principale
Per i soggetti interessati, i versamenti originariamente in scadenza al 30 giugno 2026 potranno essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio 2026 al 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80% (maggiorazione che è raddoppiata rispetto agli anni precedenti, quando si attestava allo 0,40%).
.
Per i contribuenti non interessati dalla proroga restano confermati i termini ordinari; vale a dire:
- 30 giugno 2026, senza maggiorazione;
- 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamenti interessati dalla proroga
L’abitazione principale è esente da IMU, salvo che sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per tali immobili, permane l’obbligo di versamento con applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione di Euro 200.
La giurisprudenza più recente ha, inoltre, confermato che ciascun coniuge può beneficiare autonomamente dell’esenzione qualora abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale in un immobile distinto.
Principali esenzioni ed agevolazioni
Si ricordano le principali fattispecie agevolate:
- esenzione totale:
- abitazione principale non di lusso e relative pertinenze;
- immobili c.d. “ruderi”;
- fabbricati civili adibiti ad alloggi sociali;
- “beni merce” invenduti e non locati;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- immobili occupati abusivamente alle condizioni previste dalla normativa;
- fabbricati destinati al culto;
- immobili classificati nelle categorie catastali E;
- riduzione del 50%:
- immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;
- immobili di interesse storico o artistico;
- immobili inagibili o inabitabili e non utilizzati;
- abitazioni possedute da pensionati residenti all’estero nei casi previsti dalla legge;
- riduzione del 25%:
- immobili locati a canone concordato.
Determinazione della base imponibile
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il calcolo della base imponibile IMU è sostanzialmente, dato:
- dal valore dell’immobile, ovvero della rendita catastale rivalutata del 5%;
- dai coefficienti previsti per la relativa categoria catastale.
Termini di versamento
Il pagamento dell’IMU (che può essere effettuato tramite mod.F24, bollettino postale o sistema PagoPA) deve essere perfezionato entro i seguenti termini:
- in acconto, entro il 16 giugno 2026;
- a saldo, entro il 16 dicembre 2026.
.
L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta, sulla base delle aliquote vigenti nell’anno precedente.
Le sanzioni dovute in ambito IMU hanno natura tributaria; pertanto, si applicano le norme del D.Lgs. 472/1997, nonché quelle sul ravvedimento operoso e sulle modalità di determinazione delle sanzioni. Pertanto, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica:
- la sanzione ridotta del 12,5%, ridotta ad 1/15 per giorno di ritardo, se entro i 14 giorni;
- la sanzione ridotta del 12,5%, se il ritardo non supera i 90 giorni;
- la sanzione del 25% per ritardi superiori a 90 giorni.
.
Le predette sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà dei Comuni di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale, nonché la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso.
Saldo imposte 2025 e primo acconto 2026
In vista del versamento del saldo 2025 / acconto 2026 ai fini Irpef, Ires ed Irap, nonché delle altre imposte risultanti dalla dichiarazione, quali Ivie, Ivafe e “cedolare secca”, si riepilogano le modalità di determinazione e versamento degli importi dovuti,
da effettuare:
- entro il 30 giugno 2026 (ovvero, 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%), per i contribuenti “privati” ed i soggetti “non interessati” dagli ISA;
- entro il 20 luglio 2026 (ovvero, 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80%), per i soggetti ISA, compresi i forfetari e minimi, nonché i soci / associati di società / associazioni interessate dagli ISA.
Soggetti interessati dalla proroga
L’art.6 del D.L. n.89/2026 ha disposto la proroga dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali per:
- soggetti ISA;
- contribuenti forfetari;
- contribuenti in regime di vantaggio;
- soci ed associati di società interessate dagli ISA.
.
Le nuove scadenze, pertanto,possono essere riepilogate come segue:
| Contribuenti non interessati dagli ISA | |
| Scadenza | Maggiorazione |
| 30 giugno 2026 | Nessuna |
| 30 luglio 2026 | 0,40% |
| Contribuenti ISA, forfetari e minimi | |
| Scadenza | Maggiorazione |
| 20 luglio 2026 | Nessuna |
| 20 agosto 2026 | 0,80% |
La proroga riguarda i seguenti versamenti: saldo Irpef 2025, saldo Ires 2025, saldo Irap 2025, primo acconto imposte 2026, addizionali Irpef, saldo IVA 2025, contributi Inps, “cedolare secca”, Ivie ed Ivafe, diritto annuale CCIAA.
Acconti 2026
Gli acconti Irpef, Ires ed Irap sono generalmente determinati mediante l’applicazione di una delle seguenti metodologie:
- metodo storico, sulla base dell’imposta netta determinata nell’anno precedente;
- metodo previsionale, ove si preveda un’imposta inferiore rispetto a quella dell’anno precedente.
.
La ripartizione delle rate avviene generalmente come segue:
| Contribuenti non interessati dagli ISA | |
| Primo acconto | Secondo acconto |
| 40% | 60% |
| Contribuenti ISA | |
| Primo acconto | Secondo acconto |
| 50% | 50% |
Compensazione dei crediti
In sede di versamento, possono essere utilizzati i crediti fiscali disponibili mediante compensazione verticale (vale a dire, tra imposte della stessa natura), ovvero compensazione orizzontale (vale a dire, tra tributi e contributi differenti, mediante mod.F24).
Si ricorda che per l’utilizzo in compensazione dei crediti superiori ad Euro 5.000 è generalmente richiesto il visto di conformità (per alcuni soggetti ISA, operano limiti più elevati nell’ambito del regime premiale).
Ravvedimento
L’omesso o insufficiente versamento delle imposte può essere regolarizzato mediante ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni ridotte ed interessi legali.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per l’assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti.