Con il D.L. 22 maggio 2026 n.89 (c.d. “Decreto Caro Petrolio quater”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, il Governo ha disposto la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti ISA, compresi i contribuenti in regime forfetario ed in regime fiscale di vantaggio.
Il differimento si è reso necessario anche in considerazione del ritardo nel rilascio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei software necessari per l’elaborazione degli ISA e del Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Soggetti interessati
La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti dai relativi decreti ministeriali. Rientrano nel differimento anche:
- i contribuenti che applicano il regime forfetario;
- i contribuenti in regime fiscale di vantaggio (“minimi”);
- i soggetti esclusi dagli ISA per specifiche cause di esclusione;
- i soci, associati o collaboratori di società, associazioni o imprese interessate dagli ISA.
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Restano, invece, esclusi dalla proroga:
- le persone fisiche non titolari di attività d’impresa o lavoro autonomo;
- i soggetti non interessati dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori ai limiti previsti);
- gli altri contribuenti per i quali continuano ad applicarsi i termini ordinari di versamento.
Nuovi termini di versamento
Per i soggetti interessati, i versamenti originariamente in scadenza al 30 giugno 2026 potranno essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio 2026 al 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80% (maggiorazione che è raddoppiata rispetto agli anni precedenti, quando si attestava allo 0,40%).
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Per i contribuenti non interessati dalla proroga restano confermati i termini ordinari; vale a dire:
- 30 giugno 2026, senza maggiorazione;
- 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamenti interessati dalla proroga
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni Redditi, Irap ed IVA 2026. In particolare, possono beneficiare del differimento:
- saldo 2025 e primi acconti 2026 ai fini Irpef, Ires ed Irap;
- saldo IVA 2025;
- addizionali Irpef;
- contributi previdenziali IVS e gestione separata Inps;
- cedolare secca;
- acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
- Ivie ed Ivafe;
- imposta sostitutiva relativa alla Flat Tax incrementale per soggetti ISA aderenti al CPB;
- imposta sostitutiva per affrancamento di riserve in sospensione d’imposta;
- diritto annuale CCIAA 2026.
Società di capitali ed approvazione del bilancio
Per le società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare, la proroga al 20 luglio 2026 trova applicazione:
- in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile o maggio 2026;
- anche in caso di utilizzo del maggior termine di 180 giorni previsto dal Codice Civile, purché l’approvazione avvenga entro il mese di maggio 2026.
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Qualora, invece, il bilancio venga approvato nel mese di giugno 2026, la proroga non risulta applicabile, in quanto il termine ordinario di versamento resta fissato al 30 luglio 2026, ovvero al 31 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40%.
Rateazione dei versamenti
Come per gli anni precedenti, resta ferma la possibilità di rateizzare gli importi dovuti. In tal caso:
- la prima rata dovrà essere versata entro il termine prorogato;
- le rate successive saranno assoggettate agli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente.
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La proroga incide esclusivamente sul termine iniziale di versamento, senza modificare il calendario delle rate successive.
Versamenti esclusi dalla proroga
Non rientrano nel differimento i versamenti aventi scadenza “fissa”, non collegata ai termini delle imposte sui redditi. In particolare, resta confermato al 30 giugno 2026 il termine per il versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con effetto dal 1° gennaio 2025.
Rimane, inoltre, fissato al 30 novembre 2026 il termine per il versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva relativa all’estromissione agevolata con effetto dal 1° gennaio 2026 (prevista dalla Legge di Bilancio 2026).
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per l’assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti.