Legge di Bilancio 2026: principali novità per le imprese

Con la Legge di Bilancio 2026, entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha introdotto numerose novità fiscali ed agevolative che interessano imprese, professionisti e persone fisiche. La nuova manovra finanziaria si muove lungo alcune direttrici principali:

  • incentivi agli investimenti ed alla digitalizzazione delle imprese;
  • interventi sul lavoro e sulla tassazione dei redditi;
  • modifiche alla fiscalità dei capitali e delle partecipazioni;
  • nuove misure di riscossione e definizioni agevolate;
  • proroghe e rimodulazioni dei bonus edilizi.

Di seguito, riepiloghiamo le principali disposizioni di interesse operativo per le imprese:

ArgomentoDescrizione
Iper-ammortamento investimenti 4.0 e 5.0 (commi 427 – 436)Una delle principali novità per le imprese riguarda la reintroduzione dell’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali innovativi destinati a strutture produttive situate in Italia. Precisamente, l’agevolazione consiste nella maggiorazione (ai fini fiscali) dell’ammortamento deducibile nella misura: del 180% per investimenti fino ad € 2,5 milioni;del 100% per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino ad € 10 milioni;del 90% per investimenti oltre € 10 milioni e fino ad € 20 milioni.   Sono agevolabili i seguenti investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, a condizione che si tratti di beni prodotti nell’Unione Europea o negli altri Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo: beni materiali ed immateriali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale (Industria 4.0);software, piattaforme e sistemi digitali;impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.   L’agevolazione è cumulabile con altre che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.   Durante il periodo di iper-ammortamento, l’eventuale cessione o trasferimento del bene in strutture ubicate all’estero non fa perdere il beneficio, a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con altro bene strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori ed un costo non inferiore.
Rottamazione quinquies (commi 82 – 110)La manovra introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte e/o contributi previdenziali.   Il contribuente può estinguere i debiti versando solamente il capitale dovuto e le spese di notifica e di procedura, mentre sono stralciati interessi, sanzioni ed aggi.   La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 ed il versamento può avvenire: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovveromediante rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (con interessi del 3% annuo, a partire dal 1° agosto 2026).   La definizione perde efficacia in caso di mancato pagamento della prima o dell’ultima rata, oppure di due rate anche non consecutive.
Premi produttività (comma 9)La Legge introduce un significativo rafforzamento della fiscalità agevolata sui premi di produttività per gli anni 2026 e 2027, prevedendo la riduzione all’1% dell’imposta sostitutiva;l’incremento ad € 5.000 annui del limite massimo dei premi agevolabili.   L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 nell’anno precedente e richiede un accordo collettivo aziendale.
Lavoro notturno e festivo (commi 7 – 10 – 18)Per il periodo d’imposta 2026, sono previste ulteriori agevolazioni fiscali sui compensi accessori dei lavoratori dipendenti. In particolare: gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5%, per lavoratori con reddito non superiore ad € 33.000 nel 2025;le maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno, festivo ed a turni sono soggette a imposta sostitutiva del 15% entro il limite di € 1.500 annui.   Per il settore turistico, ricettivo e termale è prevista una disciplina speciale che riconosce un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni relative al lavoro notturno e straordinario festivo, non imponibile ai fini fiscali.
Tassazione dividendi e plusvalenze (comma 51)La Legge modifica in modo significativo il regime fiscale applicabile a dividendi e plusvalenze su partecipazioni di “modesto ammontare”.   Il regime di tassazione agevolata (dividend exemption/PEX) continua ad applicarsi solo se la partecipazione possiede almeno uno dei seguenti requisiti: partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, ovverovalore fiscale pari ad almeno € 500.000.   In assenza di tali requisiti, i dividendi ele plusvalenze su partecipazioni sono interamente imponibili.
Ritenuta dividendi società estere (commi 52 – 53)La Legge di Bilancio introduce l’applicazione della ritenuta all’1,2% a titolo di imposta sugli utili corrisposti a società ed enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti: sono residenti in Paesi UE o SEE e sono soggetti alle imposte sul reddito delle società nei medesimi Paesi;sono riferiti a partecipazioni che rispettano i nuovi requisiti per la “dividend exemption”.
Plusvalenze cessione beni strumentali (comma 42)La manovra elimina la possibilità di rateizzare fino a cinque esercizi la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni. Tali plusvalenze dovranno, quindi, essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo.   La rateizzazione in 5 anni resta possibile solo per le plusvalenze da: cessioni di aziende o rami d’azienda;cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti professionisti.   La nuova disposizione riguarda le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 per i soggetti “solari” e, negli altri casi, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Rivalutazione partecipazioni (comma 144)La Legge di Bilancio 2026 consente di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2026, elevando l’imposta sostitutiva dal 18% al 21%.   La rivalutazione di partecipazioni e terreni richiede: il possesso alla data del 1° gennaio di ciascun anno;la perizia di stima asseverata;il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre.
Assegnazione agevolata beni a soci (commi 35 – 40)Viene riproposto anche per il 2026 il regime agevolato transitorio per l’assegnazione o cessione ai soci di beni non strumentali.   Il regime si applica alle società commerciali che, entro il 30 settembre 2026, assegnano/cedono beni (immobili o beni mobili registrati) ai soci e prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a: 8% per le società operative;10,5% per le società non operative.   L’imposta sostitutiva – dovuta sulla differenza tra il valore normale del bene ed il costo fiscalmente riconosciuto – deve essere versata in due rate: la prima (pari al 60% dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2026 e la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2026.
Affrancamento riserve in sospensione (commi 44 – 45)È prevista la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 e residui al termine dell’esercizio successivo.   L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% ed il versamento può essere effettuato in quattro rate annuali.
Altre novitàTra le ulteriori disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026, si segnala: estensione, all’anno 2026, della norma transitoria che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di € 1.500, che resta integralmente imponibile) (comma 13);variazione, per gli intermediari finanziari,della deducibilità integrale delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 che diventano deducibili, ai fini Ires ed Irap, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58); introduzione, a partire dal 2028, di una ritenuta a titolo di acconto sulle fatture elettroniche pagate nella misura dello 0,5% dell’importo al netto dell’IVA, per diventare a regime pari all’1% dal 2029 (commi 112 – 115);incremento di due punti percentuali, per il triennio 2026 – 2028, dell’aliquota Irap per banche ed assicurazioni (rispettivamente, a 6,65% e 7,90%) (commi 74 – 75);aumento della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici ad € 10 giornalieri (comma 14);aumento dell’aliquota de lla Tobin Tax dallo 0,2% allo 0,4% (commi 29 – 31);proroga al 2026, 2027 e 2028 dell’agevolazione per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (commi 438 – 443);divieto, in presenza di carichi di ruolo di importo superiore ad € 50 mila, di compensare i crediti nel modello F24, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 (comma 116).
Vuoi capire come la legge di bilancio 2026 imprese impatta sulla tua azienda?
Contatta il nostro studio.
Inviaci la tua richiesta tramite il form presente sul nostro sito

Condividi questo articolo

@N&CA Studio Nicolini Commercialisti Associati
Via Visconti di Modrone 38, 20122 Milano
Tel: (39) 02 760.215.14, Fax: (39) 02 780.513
E-mail: info@studionicolini.com

Iscriviti alla nostra
NEWSLETTER
Ho letto e compreso l'Informativa Privacy Newsletter e:

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori