Con la Legge di Bilancio 2026, entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha introdotto numerose novità fiscali ed agevolative che interessano imprese, professionisti e persone fisiche. La nuova manovra finanziaria si muove lungo alcune direttrici principali:
- incentivi agli investimenti ed alla digitalizzazione delle imprese;
- interventi sul lavoro e sulla tassazione dei redditi;
- modifiche alla fiscalità dei capitali e delle partecipazioni;
- nuove misure di riscossione e definizioni agevolate;
- proroghe e rimodulazioni dei bonus edilizi.
Di seguito, riepiloghiamo le principali disposizioni di interesse operativo per le imprese:
| Argomento | Descrizione |
| Iper-ammortamento investimenti 4.0 e 5.0 (commi 427 – 436) | Una delle principali novità per le imprese riguarda la reintroduzione dell’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali innovativi destinati a strutture produttive situate in Italia. Precisamente, l’agevolazione consiste nella maggiorazione (ai fini fiscali) dell’ammortamento deducibile nella misura: del 180% per investimenti fino ad € 2,5 milioni;del 100% per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino ad € 10 milioni;del 90% per investimenti oltre € 10 milioni e fino ad € 20 milioni. Sono agevolabili i seguenti investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, a condizione che si tratti di beni prodotti nell’Unione Europea o negli altri Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo: beni materiali ed immateriali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale (Industria 4.0);software, piattaforme e sistemi digitali;impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. L’agevolazione è cumulabile con altre che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. Durante il periodo di iper-ammortamento, l’eventuale cessione o trasferimento del bene in strutture ubicate all’estero non fa perdere il beneficio, a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con altro bene strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori ed un costo non inferiore. |
| Rottamazione quinquies (commi 82 – 110) | La manovra introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte e/o contributi previdenziali. Il contribuente può estinguere i debiti versando solamente il capitale dovuto e le spese di notifica e di procedura, mentre sono stralciati interessi, sanzioni ed aggi. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 ed il versamento può avvenire: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovveromediante rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (con interessi del 3% annuo, a partire dal 1° agosto 2026). La definizione perde efficacia in caso di mancato pagamento della prima o dell’ultima rata, oppure di due rate anche non consecutive. |
| Premi produttività (comma 9) | La Legge introduce un significativo rafforzamento della fiscalità agevolata sui premi di produttività per gli anni 2026 e 2027, prevedendo la riduzione all’1% dell’imposta sostitutiva;l’incremento ad € 5.000 annui del limite massimo dei premi agevolabili. L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 nell’anno precedente e richiede un accordo collettivo aziendale. |
| Lavoro notturno e festivo (commi 7 – 10 – 18) | Per il periodo d’imposta 2026, sono previste ulteriori agevolazioni fiscali sui compensi accessori dei lavoratori dipendenti. In particolare: gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5%, per lavoratori con reddito non superiore ad € 33.000 nel 2025;le maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno, festivo ed a turni sono soggette a imposta sostitutiva del 15% entro il limite di € 1.500 annui. Per il settore turistico, ricettivo e termale è prevista una disciplina speciale che riconosce un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni relative al lavoro notturno e straordinario festivo, non imponibile ai fini fiscali. |
| Tassazione dividendi e plusvalenze (comma 51) | La Legge modifica in modo significativo il regime fiscale applicabile a dividendi e plusvalenze su partecipazioni di “modesto ammontare”. Il regime di tassazione agevolata (dividend exemption/PEX) continua ad applicarsi solo se la partecipazione possiede almeno uno dei seguenti requisiti: partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, ovverovalore fiscale pari ad almeno € 500.000. In assenza di tali requisiti, i dividendi ele plusvalenze su partecipazioni sono interamente imponibili. |
| Ritenuta dividendi società estere (commi 52 – 53) | La Legge di Bilancio introduce l’applicazione della ritenuta all’1,2% a titolo di imposta sugli utili corrisposti a società ed enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti: sono residenti in Paesi UE o SEE e sono soggetti alle imposte sul reddito delle società nei medesimi Paesi;sono riferiti a partecipazioni che rispettano i nuovi requisiti per la “dividend exemption”. |
| Plusvalenze cessione beni strumentali (comma 42) | La manovra elimina la possibilità di rateizzare fino a cinque esercizi la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni. Tali plusvalenze dovranno, quindi, essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo. La rateizzazione in 5 anni resta possibile solo per le plusvalenze da: cessioni di aziende o rami d’azienda;cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti professionisti. La nuova disposizione riguarda le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 per i soggetti “solari” e, negli altri casi, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. |
| Rivalutazione partecipazioni (comma 144) | La Legge di Bilancio 2026 consente di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2026, elevando l’imposta sostitutiva dal 18% al 21%. La rivalutazione di partecipazioni e terreni richiede: il possesso alla data del 1° gennaio di ciascun anno;la perizia di stima asseverata;il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre. |
| Assegnazione agevolata beni a soci (commi 35 – 40) | Viene riproposto anche per il 2026 il regime agevolato transitorio per l’assegnazione o cessione ai soci di beni non strumentali. Il regime si applica alle società commerciali che, entro il 30 settembre 2026, assegnano/cedono beni (immobili o beni mobili registrati) ai soci e prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a: 8% per le società operative;10,5% per le società non operative. L’imposta sostitutiva – dovuta sulla differenza tra il valore normale del bene ed il costo fiscalmente riconosciuto – deve essere versata in due rate: la prima (pari al 60% dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2026 e la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2026. |
| Affrancamento riserve in sospensione (commi 44 – 45) | È prevista la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 e residui al termine dell’esercizio successivo. L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% ed il versamento può essere effettuato in quattro rate annuali. |
| Altre novità | Tra le ulteriori disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026, si segnala: estensione, all’anno 2026, della norma transitoria che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di € 1.500, che resta integralmente imponibile) (comma 13);variazione, per gli intermediari finanziari,della deducibilità integrale delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 che diventano deducibili, ai fini Ires ed Irap, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58); introduzione, a partire dal 2028, di una ritenuta a titolo di acconto sulle fatture elettroniche pagate nella misura dello 0,5% dell’importo al netto dell’IVA, per diventare a regime pari all’1% dal 2029 (commi 112 – 115);incremento di due punti percentuali, per il triennio 2026 – 2028, dell’aliquota Irap per banche ed assicurazioni (rispettivamente, a 6,65% e 7,90%) (commi 74 – 75);aumento della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici ad € 10 giornalieri (comma 14);aumento dell’aliquota de lla Tobin Tax dallo 0,2% allo 0,4% (commi 29 – 31);proroga al 2026, 2027 e 2028 dell’agevolazione per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (commi 438 – 443);divieto, in presenza di carichi di ruolo di importo superiore ad € 50 mila, di compensare i crediti nel modello F24, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 (comma 116). |
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